DOMANDA DI CONTRIBUTO RELATIVA AL BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI


Che cosa e' e a che cosa serve: 

 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL CANONE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DESTINATO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) CHE SVOLGONO VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI E/O SERVIZI, SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE, PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA NELL’AMBITO DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI LIMBIATE.CAR 26961

Bando ad evidenza pubblica per la concessione di contributi una tantum per il Canone di Esposizione Pubblicitaria alle imprese localizzate all’interno dell’ambito del Distretto Urbano del Commercio di Limbiate.

ART. 1 – FINALITA’ E OBIETTIVI

1. Il presente bando stabilisce criteri e modalità di concessione di contributi una tantum per le spese sostenute per il pagamento del Canone di Esposizione Pubblicitaria.

2. La concessione delle agevolazioni include coloro i quali abbiano i requisiti definiti al punto A.3 “Soggetti beneficiari” del Bando regionale “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024”.

ART. 2 – CATEGORIE DI IMPRESE AMMESSE E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICI

1. Possono essere beneficiari di contributo le micro, piccole e medie imprese esercenti vendita al dettaglio di beni e/o servizi, somministrazione di cibi e bevande, prestazione di servizi alla persona, localizzate all’interno del “Distretto Urbano del Commercio di Limbiate”, che abbiano  insegna regolarmente autorizzata o che provvedano all'immediata regolarizzazione ed il relativo procedimento abbia esito positivo ad installare mezzi pubblicitari ordinari, rilasciata dall’Ufficio Comunale competente.

2. Sono ammissibili le imprese che soddisfino i seguenti requisiti:

essere MPMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;

essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;

disporre di una unità locale

e che:

o abbia vetrina su strada o sia situata al piano terreno degli edifici o all’interno delle corti;

o disponga di locali direttamente accessibili al pubblico, presso cui si esercita una attività di vendita al dettaglio di beni e/o servizi; somministrazione di cibi e bevande; prestazione di servizi alla persona;

o siano stati autorizzati e abbiano istallato impianti pubblicitari per come definiti dall’articolo 4) del vigente regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (Approvato con delibera di C.C. n. 14 del 16/04/2021 e s.m.i.)

non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 1407/2013 “De minimis”;

non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del citato D.Lgs.

3. Sono inoltre ammissibili:

attività di servizi alla persona che non soddisfino il requisito di avere vetrina su strada o essere situate al piano terreno degli edifici o all’interno delle corti.

4. Sono escluse dal bando le imprese che svolgono, nell’unità locale presso cui vengono realizzati gli interventi oggetto di contributo, attività primaria, risultante dalla visura camerale, di cui ai seguenti codici ATECO:

92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;

92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)

47.91.1 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

5. Per poter beneficiare del contributo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non doveva trovarsi in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2022;

b) non deve essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;

c) non deve essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,

 delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 300/2000);

d) deve rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

6. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di conclusione dell'istruttoria.

7. In fase di erogazione finale del contributo concesso da parte degli Enti Locali, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola:

a) con tutti i versamenti di canoni, tributi e imposte locali dovuti al Comune di Limbiate.

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

b) con l’autorizzazione ad installare mezzi pubblicitari ordinari valida, rilasciata dall’Ufficio Comunale competente o che provvedano all'immediata regolarizzazione ed il relativo procedimento abbia esito positivo(secondo il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, Approvato con delibera di C.C. n. 14 del 16/04/2021).

ART. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse complessivamente stanziate sul presente bando ammontano a 45.000,00 euro.

ART. 4 – INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Il presente Bando riguarda contributi una tantum per le spese sostenute per il pagamento del Canone di Esposizione Pubblicitaria. Sono pertanto ammesse a contributo le spese sostenute per il pagamento del Canone di Esposizione Pubblicitaria dell’anno 2023 per imprese aventi insegna regolarmente autorizzata o che provvedano all'immediata regolarizzazione ed il relativo procedimento abbia esito positivo.

2. In ogni caso le spese dovranno:

aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto partner, comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all’operazione oggetto di agevolazione;

3. Sono ammissibili pagamenti del suddetto Canone, relativi all'anno 2023.

4. Il contributo economico spetta ad ogni soggetto richiedente che sia ammesso alla fase di ripartizione del contributo ed ammonta all'80% del canone interamente dovuto e versato nell'anno 2023.

 

ART. 5 - TIPOLOGIA DI PROCEDURA

1. La tipologia di procedura di selezione applicata sarà una procedura automatica, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 123/98. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica compilabile sul sito del Comune di Limbiate, selezionando “Servizi online” e “Bando PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL CANONE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA”. Le domande e relativi allegati al termine della compilazione online verranno automaticamente trasmessi al Comune.

La domanda può essere compilata dal Legale Rappresentante o dal titolare dell'attività o da un soggetto delegato secondo autocertificazione.

 

2. Nella presentazione della domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) Allegato A online firmato digitalmente e con marca da bollo da € 16,00

b) Copia della carta d’identità e codice fiscale in corso di validità del richiedente.

c) Copia dei giustificativi di spesa attestante il loro pagamento.

3. Il bando verrà pubblicato il giorno 18 settembre 2023.

4. La domanda dovrà essere presentata dalle ore 12:00 del giorno 18 settembre 2023 alle ore 12:00 del giorno 18 ottobre 2023.

5. La dmanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”) ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

6. Qualora nella domanda si riscontrassero irregolarità ritenute non sostanziali, sarà inoltrata richiesta di conformazione e/o integrazione della pratica, che dovrà essere riscontata entro e non oltre 5 giorni dall’invio della richiesta di integrazione.

7. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda. Sarà ammessa una sola domanda per impresa anche se riferita a più insegne. In caso di più domande da parte di un medesiomo soggetto viene tenuta in considerazione solo l'ultima presentata.

8. La domanda, e i relativi allegati, devono essere perfezionati con il pagamento delle imposte di bollo ai sensi delle normative attualmente vigenti ove previsto. Il modulo per il quale è richiesto il pagamento del bollo (Euro 16,00) dovrà riportare nell’apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell’amministrazione pubblica.

ART. 8 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Il Dirigente del settore competente e i funzionari preposti provvederanno all’istruttoria di ammissibilità formale delle domande presentate attraverso la verifica:

a) del rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;

b) della regolarità formale della domanda prodotta e della sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;

c) della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando.

2. A conclusione della fase istruttoria, ciascuna domanda ritenuta ammissibile dal punto di vista formale verrà inserita in graduatoria sulla base della data di presentazione della domanda.

3. Sarà definita una graduatoria sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande per l’assegnazione del contributo. 

4. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

 

 

Per informazioni con riferimento alle disposizioni del presente Bando e alle modalità di presentazione della domanda, sarà possibile inviare richiesta di chiarimenti al seguente indirizzo di posta elettronica: distretto.commercio@comune.limbiate.mb.it

ART. 9 - DECADENZA, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene revocato qualora:

a) Non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti;

b) Sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;

c) Sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando, sia rispetto alle dichiarazioni de minimis (Regolamento UE n.1407/2013);

d) Si rinunci al contributo, dandone comunicazione al Comune di Limbiate mediante PEC.

2. In caso di revoca del contributo e qualora lo stesso sia stato erogato, i beneficiari devono restituire, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla notifica del provvedimento di revoca, la somma ricevuta.

3. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

 

ART. 10 - CONTROLLI

1. Il Comune di Limbiate può disporre controlli a campione, durante o successivamente alle fasi di liquidazione dei contributi riconosciuti, allo scopo di verificare l’effettivo assolvimento della spesa oggetto dell’agevolazione, il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando, la veridicità delle dichiarazioni, della documentazione e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, anche ai fini dei controlli “de minimis”, la sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute per la quale è imposto al beneficiario l’obbligo di conservazione per anni 5 (cinque) dall’avvenuta effettiva liquidazione del contributo erogato.

ART. 11 – REGIME DI AIUTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, ai sensi del quale una impresa unica, come definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’ultimo triennio (art. 3.2).

Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria “de minimis” d’importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell’aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell’aiuto “de minimis” comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al  Regolamento in “de minimis”, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l’aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale “de minimis” ancora disponibile. L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Non sono ammessi gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

Gli aiuti concessi alle imprese potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. Per l’assegnazione dei contributi si seguirà la normativa europea sulle “liberalizzazioni”, contemperando il principio di “patrimonialità” e di “economicità” dell’Ente, con quello della funzione e ottimizzazione dei servizi di prossimità.

3. Verrà dato a tal proposito un pari vantaggio sia alla nuova imprenditoria giovanile e femminile, sia a coloro che si trovano nella opportunità di valutare l’avvio di una nuova attività all’interno dell’ambito del Distretto.

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1.. Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è l’Arch. Cristiano Clementi, Responsabile del Settore Territorio e Commercio del Comune di Limbiate.

ART. 13 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del  procedimento per il quale le dichiarazioni verranno rese. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Limbiate.  

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: Dott. Andrea Fiorella

Responsabile del Procedimento: 
Cristiano Clementi
Ufficio di riferimento: 
Settore Territorio e Commercio